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Elezione del Rappresentante dei lavoratori

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE I.N.A.I.L l’elezione del Rappresentante dei lavoratori è un diritto degli stessi e non un obbligo del Datore di Lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori in merito alle modalità attraverso le quali è per loro possibile esercitare tale diritto. La comunicazione all’INAIL (è annuale: 31 marzo ),deve fotografare la situazione in essere del 31-12 di ogni anno . NESSUNA COMUNICAZIONE E’ DA FARE SE: AL 31-12-2008 NON ERA STATO DESIGNATO DAI LAVORATORI IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA CASO PER CASO TRA I DUBBI EMERSI1)Datore di lavoro: Come si deve comportare se ha fornito/fornisce attraverso i mezzi consueti (comunicazioni scritte in busta paga, avvisi in bacheca, incontri e riunioni aziendali ecc…..) le informazioni ai lavoratori in merito all’esercizio del diritto di designare un rappresentante e i lavoratori non provvedono in alcun modo? Non sussiste per il Datore di lavoro alcun obbligo di comunicazione.NESSUNA SANZIONE PREVISTA: VERRA’ ASSEGNATO UN RAPPRESENTANTE TERRITORIALE Nel caso in cui i lavoratori nel corso del periodo” 1-1- 31-12” (di ogni anno) eleggano il loro rappresentante il Datore di lavoro è obbligato entro il 31 marzo a darne comunicazione all’INAIL attraverso la procedura on-line. La mancata comunicazione comporta il questo caso la sanzione di € 500,00. 2)Datore di lavoro: come dimostrare che non è stata fatta la comunicazione I.N.A.I.L perché non designato l’ R.L.S. ? Chiedendolo per iscritto ai lavoratori attraverso un avviso in bacheca o con altre forme equivalenti. L’avviso deve contenere il chiaro riferimento della data del 31-12-2008: la mancata risposta coincide con la prova dell’assenza di RLS interno. 3)Datore di lavoro: vi sono delle esenzioni (per numero di lavoratori) ?No: Il rappresentante dei lavoratori è previsto in tutti casi in cui vi sia anche un solo lavoratore, che rappresenterà se stesso nel caso in cui si auto-designi. 4)Datore di lavoro: E’ meglio avere un RLS interno o un Rappresentante Territoriale?Il rappresentante interno meglio rappresenta l’azienda verso terzi (per esempio gli enti di controllo: AUSL, ISPETTORATO DEL LAVORO ) poiché meglio conosce la realtà aziendale e i colleghi.5)Datore di lavoro: nel caso in cui l’R.L.S. sia stato designato dai lavoratori dopo il 31-12-2008 come dimostrarlo? Se l’RLS è stato eletto successivamente al 31-12-08, il verbale di elezione o la lettera di comunicazione all’azienda del suo nominativo saranno prove sufficienti per dimostrare che non era in carica al 31-12-2008, si considera designato quando se ne ha comunicazione. 6)Datore di lavoro: se ho più unità operative deve essere designato un lavoratore per ogni unità?NO: fatto salvo che l’unità sia dotata di autonomia tecnico-funzionale (autonomia finanziaria e potere decisionale) Esclusioni:impresa famigliare disciplinata dall’art.230 bis c.c. lavoratori autonomi art.2222 c.c. se sono presenti solo collaboratori a progetto se sono presenti solo lavoratori a domicilio portierato

Delega di funzioni Art. 16 D.lgs 81/08

1.La delega di funzioni da parte del datore di lavoro,ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega si accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 17 Obblighi del D.l NON DELEGABILI

TITOLO I

Art.17 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Commento: La delega di funzioni è un trasferimento "dei poteri" dal soggetto titolare al soggetto delegato. Come precisato al comma 3 dell'art.16 la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Gran parte della giurisprudenza di merito nel corso del tempo aveva individuato come fondamentali i requisiti di: "delega scritta, data certa, vigilanza e controllo del Datore di Lavoro" al fine di riconoscerne una reale efficacia.

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