1.La delega di funzioni da parte del datore di lavoro,ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega si accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

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TITOLO I

Art.17 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Commento: La delega di funzioni è un trasferimento "dei poteri" dal soggetto titolare al soggetto delegato. Come precisato al comma 3 dell'art.16 la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Gran parte della giurisprudenza di merito nel corso del tempo aveva individuato come fondamentali i requisiti di: "delega scritta, data certa, vigilanza e controllo del Datore di Lavoro" al fine di riconoscerne una reale efficacia.

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