TITOLO I
Art.17 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Commento: La delega di funzioni è un trasferimento "dei poteri" dal soggetto titolare al soggetto delegato. Come precisato al comma 3 dell'art.16 la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Gran parte della giurisprudenza di merito nel corso del tempo aveva individuato come fondamentali i requisiti di: "delega scritta, data certa, vigilanza e controllo del Datore di Lavoro" al fine di riconoscerne una reale efficacia.